Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con reclamo ritualmente preannunciato e comunicato alla controparte, la società A.S.D. VIRTUS
CASTELLUCCIO SAURI proponeva ricorso avverso l’omologazione del risultato della gara in oggetto, chiedendone la ripetizione; che la reclamante assumeva l’errore tecnico del direttore di gara sostenendo che, a seguito dell’allontanamento dal terreno di gioco nel corso del secondo tempo del Sig. Santolupo Domenico, impiegato come assistente di parte della Società ASD Virtus Castelluccio Sauri, la partita proseguiva con un solo assistente di parte; che chiesti i chiarimenti all’arbitro ed esaminato il supplemento di rapporto dell’22/01/2019, si rileva che il direttore di gara non aveva provveduto ad invitare la soc. ASD Virtus Castelluccio Sauri a sostituire il Sig. Santolupo, proseguendo la partita con un solo assistente di parte; tutto ciò rilevato, vista la regola 6 (Assistente di parte), punto 4 (pag. 64) Reg. Calcio,
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI; di disporre la ripetizione della gara A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI – ASD VIRTUS SAN FERDINANDO per errore tecnico dell’arbitro; di demandare al Comitato Regionale Puglia l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara.
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