Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato – che con reclamo tempestivamente preannunciato e notificato a controparte, la FCD TRIGGIANO chiedeva l’applicazione dell’art. 17 Codice di Giustizia Sportiva per aver la società ACD SAN GIOVANNI ROTONDO schierato in campo, nella gara del 13.01.2019, i calciatori MURGO MATTEO (31.03.1988), MODOLA PIETRO (07.09.1999), LOMBARDI MATTEO PIO (02.09.1995), LONGO ANTONIO (22.07.2000), PERTA LUIGI PIO (03.06.2000), non regolarmente tesserati; – che da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio, è emerso che il calciatore LONGO ANTONIO (22.07.2000), non risulta essere tesserato alla data 13.01.2019 per l’ ACD San Giovanni Rotondo.
– tutto ciò rilevato, DELIBERA
– di accogliere il reclamo proposto dalla società FCD Triggiano;
– di comminare alla ACD San Giovanni Rotondo la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società FCD Triggiano; – di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del ricorso.
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