Esaminati gli atti ufficiali – ivi compreso il supplemento di rapporto reso dall’arbitro in data 05.03.2019; rilevato che al 30º minuto del 2º tempo l’arbitro era costretto a sospendere la gara ed a rientrare negli spogliatoi in quanto, a seguito di un fallo di gioco, si era verificata una rissa che ha coinvolto i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società; che durante la sospensione della partita, il direttore di gara convocava nello spogliatoio i capitani delle due squadre nei confronti dei quali notificava i provvedimenti disciplinari non assunti precedentemente sul terreno di gioco e rappresentava che esistevano le condizioni necessarie per poter riprendere la gara;
che, a fronte della disponibilità conseguentemente espressa dal capitano della squadra di casa a riprendere il gioco, l’arbitro registrava il diniego da parte del capitano della squadra ospite alla stregua dell’asserita mancanza delle condizioni idonee di sicurezza per portare a termine l’incontro; che l’arbitro, preso atto della rinunzia a proseguire la gara da parte della società VIRTUS CASTELLUCCIO e previo invito rivolto alle squadre di rassegnare riserve scritte, sospendeva definitivamente la partita; tutto ciò premesso e rilevato,
DELIBERA
di comminare alla società VIRTUS CASTELLUCCIO:
- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società ASD GRUMESE;
- la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica; 3. l’ammenda di EURO 100.00 per prima rinunzia;