Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato – che con reclamo tempestivamente preannunciato e notificato a controparte, la USD Ruvese chiedeva l’applicazione dell’art. 10 CGS per aver la società ASD Virtus Castelluccio dei Sauri schierato in campo, nella gara del 26.01.2020, il calciatore LO VASTO GIANLUCA, non regolarmente tesserato; – che da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio nonché dal supplemento di rapporto reso dal Direttore di Gara, è emerso che il calciatore LO VASTO GIANLUCA, non risulta essere tesserato alla data 26.01.2020 per l’ASD VIRTUS CASTELLUCCIO DEI SAURI.
– tutto ciò rilevato,
DELIBERA
– di accogliere il reclamo proposto dalla società USD Ruvese;
– di comminare all’ ASD VIRTUS CASTELLUCCIO DEI SAURI la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società USD Ruvese;
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