Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la ASD CASTELLUCCIO DEI SAURI adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo la perdita della stessa a carico della controparte, evidenziando che la ASD REAL RODI GARGANICO avrebbe impiegato i calciatori AZZELLINI ANTONIO (26/12/1988) ed AZZELLINO GIUSEPPE (06/02/1988) in presunta posizione irregolare ai sensi dell’art. 33 c.4 NOIF, poiché entrambi tesserati in data successiva a quella della gara da recuperare (15/10/2023);
– che non sono pervenute controdeduzioni da parte della reclamata;
– che da verifiche effettuate presso l’Ufficio tesseramento del CR Puglia, è emerso che il calciatore
AZZELLINI ANTONIO (26/12/1988) risulta regolarmente tesserato con la ASD REAL RODI GARGANICO a
far data dal 26/10/2022;
che il calciatore AZZELLINO GIUSEPPE (06/02/1988)risulta regolarmente tesserato con la ASD REAL RODI
GARGANICO a far data dal 26/10/2022;
– che, pertanto, all’esito delle verifiche eseguite da codesto G.S., entrambi i ridetti calciatori avevano titolo a
prendere parte alla gara in oggetto;
tanto premesso
DELIBERA
– di rigettare il reclamo proposto dalla ASD CASTELLUCCIO DEI SAURI;
– di confermare il risultato conseguito sul campo 0 – 4 in favore della ASD REAL RODI GARGANICO;
– di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
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