Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che al 45º minuto del primo tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore FIORE PAOLO (A.S.D. BOVINO CALCIO), reo di aver proferito all’indirizzo dell’arbitro frasi gravemente irriguardose e minacciose, con il chiaro intento di intimidirlo;
durante il corso dell’intervallo, il ridetto calciatore reiterava il proprio contegno minaccioso nei confronti dell’arbitro e, solamente grazie all’intervento di due compagni di squadra, non dava seguito alle proprie minacce, venendo prontamente fermato; persone non identificate colpivano la porta dello spogliatoio dell’arbitro con pugni, tentando altresì di accedervi manomettendone la serratura;
nonostante l’intervento dei Carabinieri, sollecitato dal direttore di gara, questi riteneva non sussistessero più le condizioni di sicurezza necessarie per proseguire la gara e, pertanto, ne comunicava la definitiva sospensione ad entrambe le squadre; considerato che, ad avviso di questo G.S., vi erano le condizioni obiettive per la prosecuzione della gara; – che la presenza dei Carabinieri avrebbe consentito la regolare prosecuzione e conclusione della gara in sicurezza, non essendosi tra l’altro verificate condotte violente ai danni dell’arbitro; tanto rilevato
e considerato
DELIBERA
di comminare al calciatore FIORE PAOLO (A.S.D. BOVINO CALCIO) la squalifica per n. 6 giornate, per
i fatti di cui innanzi (sanzione adottata ai sensi dell’art. 36, c.1 lett. A);
di demandare al CRP in ordine alla prosecuzione della gara a decorrere dal primo minuto del secondo tempo.
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