Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti rilevato che non può accedersi alla richiesta istruttoria formulata dalla ricorrente (filmato) in quanto non prevista e/o esclusa (art. 35 Codice di Giustizia Sportiva); Considerato che alla luce dell’entità del comportamento da parte dei tifosi della società A.S.D. SPORT LUCERA, così come segnalato dall’arbitro, si ritiene di poter accedere ad una riduzione dell’ammenda a € 400,00
Delibera
Ridursi a € 400,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. SPORT LUCERA;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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