Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali, rilevato che
Che il C.U. n° 138 del 19/5/2022 e successivi pubblicato dal C.R. PUGLIA L.N.D. impone relativamente al
Campionato di Seconda Categoria l’utilizzo per l’intera gara di almeno un giovane calciatore nato dopo il 01/01/2002, pena la perdita dell’incontro ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 5 CGS;
Che dall’esame del referto arbitrale, confermato dal successivo supplemento reso dall’arbitro su richiesta di questo Giudice, è emerso che la società A.S.D. ATLETICO APRICENA ha violato il predetto obbligo, avendo sostituito al minuto 41 del primo tempo il calciatore ROSSETTI ANTONELLO (06/10/2004), unico giovane calciatore nato dopo il 01.01.2002 in campo, con il calciatore NARGISO NINO (09/05/1998), ripristinando solo dal 46° minuto del 2° tempo il predetto numero minimo mercè la sostituzione del calciatore SCAMAZZO MICHELE PIO (29/04/1999) con il calciatore SIMONELLI MARCO (01/10/2004).
Tanto premesso visto ed applicato l’art. 10 commi 1 e 5 CGS;
DELIBERA
di comminare alla Società ATLETICO APRICENA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della Società A.S.D. LA TORITTESE.…..SUL CAMPO AVEVA VINTO L’ATLETICO APRICENA