RIPORTIAMO IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO INERENTE LA GARA GARA DEL 9/ 3/2025 ETRA BARLETTA 2008 – SPORTING MANFREDONIA…………….
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che al minuto 22 del secondo tempo il calciatore N.6 DE RITA MAURO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) nel mentre recuperava il pallone per battere la rimessa laterale in prossimità della panchina della società ACSD ETRA BARLETTA 2008, colpiva con una spallata di medio-alta intensità l’avversario N. 19 FILANNINO BARTOLOMEO (ACSD ETRA BARLETTA 2008);
- che FILANNINO BARTOLOMEO reagiva al fallo subito, lanciando con forza una borraccia che colpiva alla schiena il calciatore avversario N.6 De Rita Mauro (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA);
- che a seguito di tale episodio, scoppiava i calciatori N.6 DE RITA MAURO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) e N. 19 FILANNINO BARTOLOMEO (ACSD ETRA BARLETTA 2008) si affrontavano e venivano successivamente espulsi;
- che, in seguito al provvedimento di espulsione, i giocatori della società. A.S.D. SPORTING MANFREDONIA nella fattispecie N. 9 DE NITTIS RAFFAELE PIO, N. 6 DE RITA MAURO ed il N. 22 CIUFFREDA FRANCESCO PAOLO protestavano nei confronti del Direttore di gara, tenendo condotta antisportiva;
- che, in particolare DE RITA MAURO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) avanzava verso l’Arbitro e lo spingeva con il corpo costringendolo ad indietreggiare di qualche metro;
- che, dopo il suddetto episodio, l’Arbitro sospendeva definitivamente la gara e rientrava nel proprio spogliatoio senza ulteriori conseguenze;
tanto premesso, osserva questo Giudice Sportivo Territoriale che, a mente dell’art. 64 nelle NOIF e del punto 11, regola 5, della guida pratica A.I.A., la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni.
Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro.
Inoltre, è necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata.
Nel caso di specie la gara è stata turbata temporaneamente da proteste ed atteggiamenti indisciplinati di calciatori, sicché il decretare la fine anticipata dell’incontro non appare giustificata da una reale situazione di pericolo ma dallo stato d’animo dell’arbitro, che ha dichiarato di non sentirsi in grado di continuare ad arbitrare l’incontro.
Per questi motivi
DELIBERA
- di disporre la prosecuzione della gara a far tempo dal minuto 23 del secondo tempo sino al termine;
- di squalificare DE RITA MAURO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) per 9 giornate per i fatti di cui in delibera;
- di squalificare DE NITTIS RAFFAELE PIO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) per 2 giornate per i fatti di cui in delibera;
- di squalificare CIUFFREDA FRANCESCO PAOLO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) per 2 giornate per i fatti di cui in delibera;
- di squalificare FILANNINO BARTOLOMEO (ACSD ETRA BARLETTA 2008) per 3 giornate per i fatti di cui in delibera;