Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che: dopo la fine del primo tempo il tesserato TROILO ROBERTO (DON UVA CALCIO 1971) rincorreva e colpiva con un forte schiaffo un tesserato della squadra avversaria;
– che il dirigente del MANFREDONIA CALCIO 1932, CIUFFREDA MASSIMILIANO, tentava di raggiungere il TROILO senza riuscirvi, perché bloccato dai tesserati di entrambe le società; – che ne scaturiva un principio di rissa, nell’ambito della quale si distingueva il tesserato DE CILLIS SERGIO (DON UVA CALCIO 1971) – già espulso durante il primo tempo
– che si avvicinava dapprima alla terna e poi ai componenti della squadra ospite con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio; – che, in contemporanea, entrava sul terreno di gioco un soggetto estraneo, il quale si scagliava con veemenza contro i calciatori della squadra ospite e pronunciava espressioni minacciose nei confronti dei
componenti della terna arbitrale; che in tali frangenti il tesserato TROILO DAVIDE (DON UVA CALCIO 1971) si scagliava verbalmente contro alcuni tifosi ospiti in tribuna, minacciando di scavalcare la rete di recinzione;
– che, subito dopo, si avvicinava all’Arbitro il citato soggetto estraneo, riferibile alla società DON UVA CALCIO 1971, il quale prendeva il medesimo per la maglietta della divisa, dapprima strattonandolo con veemenza e, successivamente, dandogli una forte spinta con le mani strette a pugno, facendolo indietreggiare di alcun metri; – che, a questo punto, il Direttore di Gara decretava la sospensione definitiva della partita, non ravvisando più la presenza di adeguate condizioni di serenità e di ordine pubblico. Tanto premesso
DELIBERA
1) di comminare alla società DON UVA CALCIO 1971 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della società MANFREDONIA CALCIO 1932, ex art. 10 comma 1 C.G.S.; 2) di comminare alla società DON UVA CALCIO 1971 la squalifica del campo di gioco per una giornata (SANZIONE DA SCONTARE A PORTE CHIUSE ED IN CAMPO NEUTRO CON EFFETTO IMMEDIATO);
3) di comminare alla società DON UVA CALCIO 1971 l’ammenda di euro 500,00;
4) di squalificare il tesserato TROILO ROBERTO (DON UVA CALCIO 1971) per 2 giornate di gara; 5
) di squalificare il tesserato TROILO DAVIDE (DON UVA CALCIO 1971) per 2 giornate di gara;
6) di squalificare il tesserato DE CILLIS SERGIO (DON UVA CALCIO 1971) per 4 giornate di gara;
7) di inibire il tesserato CIUFFREDA MASSIMILIANO (MANFREDONIA CALCIO 1932) fino al 05/04/2020;
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
PERDITA DELLA GARA: DON UVA CALCIO 1971
Vedi delibera.
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO: DON UVA CALCIO 1971 n. 1 gara
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