Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali; rilevato che:
- al 34º minuto del 2º tempo, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione a carico del calciatore Antonelli Antonio (A.S.D. ATLETICO APRICENA) questi, in segno di protesta, proferiva all’indirizzo del direttore di gara frasigravemente ingiuriose e minacciose tentando altresì di aggredirlo;
- il sig. Antonelli Antonio (A.S.D. ATLETICO APRICENA), benché trattenuto dai propri compagni di squadra, riusciva a divincolarsi raggiungendo, così, il direttore di gara e, afferratolo con forza dalla divisa all’altezza del collo, lo strattonava energicamente, provocandogli intenso dolore al collo ed un conseguente stato di agitazione;
- a seguito di tale evento, terminato solamente grazie al pronto intervento di alcuni calciatori, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, non essendo più in condizione di riprendere riprendere la stessa.
tanto rilevato, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
1) di infliggere al calciatore Antonelli Antonio (A.S.D. ATLETICO APRICENA) la squalifica fino al 06/01/2023; 2) di infliggere, ai sensi dell’art. 10 C.G.S. alla società A.S.D. ATLETICO APRICENA la sanzione sportiva della perdita della gara con ilrisultato di 3 – 0 in favore della A.S.D. Maracana San Severo
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 6/11/2022
PISTILLO NAZARIO (MARACANA SAN SEVERO)
ANTONELLI ANTONIO (ATLETICO APRICENA)
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