In un primo comunicato il giudice sportivo aveva deciso nel proseguimento della gara di Prima categoria tra l’Etra Barletta e lo Sporting Manfredonia sospesa domenica scorsa. Ora in un secondo comunicato il giudice assegna la vittoria a tavolino all’Etra. Ecco il perchè.
SI LEGGE NEL COMUNICATO….……………..all’esame del referto arbitrale si evince che, a causa dei comportamenti tenuti in campo dai suddetti tesserati della società SPORTING MANFREDONIA, passibili di squalifica e da aggiungersi agli altri due calciatori della medesima società espulsi prima della sospensione (N. 44 PALUMBO ANTONIO ed il N. 13 RIGNANESE DOMENICO), la società SPORTING MANFREDONIA resterebbe in campo con meno di sette calciatori, non potendo sostituire quelli espulsi e squalificati nella prima gara, tanto anche in ragione del principio di effettività e di afflittività delle sanzioni. Ciò comporta inevitabilmente la perdita dell’incontro a carico dell’ASD SPORTING MANFREDONIA ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del C.G.S. e dell’art. 73 delle NOIF. Per questi motivi – DELIBERA di comminare a carico della società ASD SPORTING MANFREDONIA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società ETRA BARLETTA; – – – – di squalificare DE RITA MAURO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) per 9 giornate per i fatti di cui in delibera; di squalificare DE NITTIS RAFFAELE PIO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) per 2 giornate per i fatti di cui in delibera; di squalificare CIUFFREDA FRANCESCO PAOLO (A.S.D. SPORTING MANFREDONIA) per 2 giornate per i fatti di cui in delibera; di squalificare FILANNINO BARTOLOMEO (ACSD ETRA BARLETTA 2008) per 3 giornate per i fatti di cui in delibera.
COMUNICATO GIUDICE SPORTIVO