Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che, la soc. A.S.D. TOP PLAYER MINERVINO, con tempestivo ricorso preannunciato via pec ed inviato ritualmente alla resistente soc. G.S.D. ATLETICO VIESTE, ha adito questo Giudice Sportivo relativamente alla gara in oggetto, evidenziando l’impossibilità di disputare l’incontro a causa del furto dei documenti dei propri tesserati e delle divise subito prima dell’inizio della gara; la ricorrente ha invocato la causa di forza maggiore di cui all’artt. 55 delle NOIF chiedendo la ripetizione della gara; tanto premesso questo GST ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione trasmessa a questo GST emerge che i dirigenti ed i tesserati della società istante, durante la sosta per il pranzo pre-gara, all’uscita dal ristorante hanno constatato che soggetti ignoti avevano asportato dai mezzi la cartellina contenente i documenti di calciatori e dirigenti tesserati, nonché i borsoni completi di kit e abbigliamento gara, oltre ad alcuni effetti personali. Tali circostanze sono state oggetto di rilevazione in loco da parte dei Carabinieri della Caserma di Vieste, che hanno raccolto la denuncia del furto sporta dal dirigente responsabile della ricorrente ed allegata al ricorso.
Nella fattispecie ad avviso di questo GST sussistono gli estremi per l’applicazione della causa di forza maggiore posto che, secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza Sportiva, “l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva” ed “assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità ea tenerla indenne da ogni sanzione” (cfr. ex multis Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF) Tanto premesso, visto ed applicato l’art. 55 delle NOIF
DELIBERA
– di demandare al C.R. Puglia l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.