Taranto-San Severo, respinto il ricorso dei foggiani. Resta il 2-0 per gli ionici

Respinto il ricorso dell’Alto Tavoliere San Severo. La società giallogranata aveva presentato reclamo dopo la gara contro il Taranto per la presunta posizione irregolare del calciatore rossoblu Salvatore Scoppetta. Il Giudice Sportivo ha  confermato il 2-0 per i rossoblu maturato sul campo.

sorac 2

Queste le motivazioni del Giudice Sportivo:

letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO con il quale si richiede che venga inflitta alla TARANTO F.C. 1927 S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto: i) il calciatore Scoppetta Salvatore, schierato con il n. 5 dal TARANTO F.C. 1927 S.R.L., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta società;  i calciatori Galdean Marian e Li Gotti Francesco, schierati con i nn. 10 e 11 dal TARANTO F.C. 1927 S.R.L., non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in ragione di un generico richiamo a presunte irregolarità dei relativi tesseramenti.

Letta la dichiarazione del 23 ottobre 2017 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che tutti i calciatori summenzionati erano regolarmente tesserati per il TARANTO F.C. 1927 S.R.L., alla data della gara in oggetto; in particolare: Scoppetta Salvatore, dal 4.7.2017, Galdean Marian dall’1.9.2017 e Li Gotti Francesco, dal 20.9.2017.

– Letta la ulteriore memoria depositata dalla U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO in data 25 ottobre 2017, con cui la reclamante insiste per l’accoglimento del reclamo, per le medesime motivazioni già espresse nel proprio atto introduttivo. 

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0; 

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO.

4) di condannare la U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO al pagamento delle spese in favore della TARANTO F.C. 1927 S.R.L., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.

casale_small

Condividi:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CONDIVIDI
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram